La Nuova Riforma - FAQ
D: Quali sono le tipologie di “premi” previsti nell’Ordinamento FIPAV?
La FIPAV ha introdotto nel nuovo RAT:
- il “Premio di Formazione Tecnica” ( art.56) in recepimento dell’ art.31, comma 2, lett, b) del D.Lvo n.36/2021;
- il “Premio di tesseramento” (art. 55) previsto in via ordinaria
- il “Premio di Compensazione” (art.61 del RAT) previsto in vi transitoria e di prima applicazione del nuovo RAT.
D: Come devono essere trattati fiscalmente i Premi ai fini IRPEF e ai fini IVA?
1.“PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA”
L’articolo 36, comma 4, del Decreto legislativo 36/2021 le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 31 comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72. Tale premio, qualora sia percepito da associazioni e società sportive senza fini di lucro che operino in regime fiscale agevolato di cui alla L. 398, non concorre alla formazione del reddito.
Pertanto:
Ai fini dell’IVA: ESENTE IVA (ART. 10 D.P.R. 633/72)
Ai fini dell’imposta sui redditi:
Per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche in Regime Fiscale Agevolato di cui alla L. 398/91: NON RILEVA AI FINI DELL’IMPOSTA SUI REDDITI
Per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche in Regime Ordinario: RILEVA AI FINI DELL’IMPOSTA SUI REDDITI
2. “PREMIO DI TESSERAMENTO” E “PREMIO DI COMPENSAZIONE”
Sono istituiti autonomamente dalla FIPAV in linea con l’art.41, comma I, del D.L. n.75/2023 con l’obiettivo di “favorire la tutela dei vivai giovanili e degli investimenti effettuati dalle società sportive dilettantistiche”.
Hanno natura di “contributi” che una affiliata riconosce ad un’altra, sulla base di quanto stabilito della Federazione Italiana Pallavolo, che deve essere finalizzato al perseguimento dei fini statutari, in particolare allo sviluppo dell’attività giovanile della pallavolo relativamente al Premio di Tesseramento e all’incremento e allo sviluppo dell’attività sportiva pallavolistica in ordine al Premio di Compensazione.
Detto contributo non presuppone nessuna prestazione a favore dell’erogante e nemmeno esiste un nesso diretto tra le parti che possa presuppore che ci sia la presenza di prestazioni di servizi verso corrispettivo.
Trattasi, sostanzialmente, di un’elargizione di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere istituzionale, non soggetta a tassazione e costituente un trasferimento di risorse finanziarie e non certo un corrispettivo per prestazioni di servizi.
Pertanto:
Ai fini dell’IVA: NON SOGGETTA AD IVA (ARTT. 2 E 3 D.P.R. 633/72)
Ai fini dell’imposta sui redditi: NON RILEVA AI FINI DELL’IMPOSTA SUI REDDITI
D: Quali atleti, nella stagione 24/25, saranno tenuti a comunicare via PEC entro il 31 Marzo 2025 la propria volontà di recesso alla propria società di Appartenenza?
In continuità con quanto stabilito dal CF con la Delibera n. 253 del 19 Dicembre 2023, per la stagione 2024/2025, gli atleti tenuti a comunicare con PEC entro il 31 Marzo 2025, la loro volontà di Recesso dal Tesseramento saranno quelli nati nell'anno 2011 e precedenti.
D: Gli artt.56, comma 4 e 61, comma 4 del R.A.T., che disciplinano rispettivamente il Premio di Formazione Tecnica e di Compensazione, dispongono che il pagamento degli stessi, salvo diverso accordo tra le parti, avvenga in due tranche o, laddove sussistano determinate condizioni, in 3 tranche. Ciascuna tranche deve essere di pari ammontare o le stesse possono essere di ammontare diverso?
Quando è previsto il pagamento in due tranche del Premio di Formazione Tecnica e del Premio di Compensazione, ciascuna delle stesse deve avere valore pari al 50% del valore totale del premio. Ove, invece, il pagamento del Premio di Compensazione dovrà avvenire in 3 tranche, ciascuna delle stesse deve avere valore pari al 33.333% del valore totale del Premio.
D: Come si compila “Atl_Rec” su TessOnline?
Le Società che hanno ricevuto la PEC degli atleti che hanno manifestato la volontà di recesso dovranno compilare il Modulo “Atl_Rec” e firmarlo digitalmente entro il 17/04/2024, in base alla seguente procedura:
- accedere a www.federvolley.it -> Pallavolo Online;
- Click su [Società];
- Login profilo societario;
- Click su [Atleti];
- Click su [PEC Rescissione Atleti];
- Click su [Nuova PEC] e selezionare l’atleta che ha manifestato il recesso cliccando successivamente su [INVIO];
- una volta selezionato l’atleta, compilare il campo [Data Ricezione PEC] con la data di ricezione della PEC e cliccare su [Conferma]
- una volta inseriti tutti gli atleti, click su [Inoltro a FIPAV] e procedere con la firma digitale.
D: È ammesso il prestito di un atleta anche in assenza di un contratto di lavoro sportivo?
Allo stato, è ammesso il prestito di un'atleta anche in assenza di un contratto di lavoro sportivo, nei modi e nei termini che verranno determinati dal Consiglio Federale
D: Cosa accade se una società non comunica la PEC alla FIPAV?
L'atleta invierà la PEC al Settore Tesseramento (tesseramento@pec.federvolley.it) manifestando la volontà di esercitare il diritto di recesso e la società manchevole sarà oggetto di sanzione.
D: Non dispongo di un indirizzo PEC personale dal quale inviare la PEC per esercitare il diritto di recesso, posso utilizzare un altro indirizzo PEC?
R: Si, purchè si inviino in allegato alla PEC il documento di riconoscimento e delega firmata dall'atleta o di chi esercita la potestà genitoriale.
D: La PEC è l'unico mezzo utilizzabile per esercitare il diritto di recesso?
Si
D: Come deve essere scritta o quali dati deve riportare la richiesta per esercitare il diritto di recesso?
La richiesta potrà essere avanza su carta semplice riportando i dati anagrafici e la matricola dell'atleta con relativa firma e data. Se l' atleta è minorenne dovranno essere riportarti anche i dati anagrafici e la firma di chi esercita la potestà genitoriale.
D: Quali premi sono previsti per la riforma del tesseramento atleti?
1) Premio di compensazione (una tantum)
2) Premio di tesseramento
3) Premio di formazione tecnica (una Tantum);
D: Cosa succede se un atleta al 31.3.2024 non esercita il diritto di recesso via PEC?
La società di appartenenza potrà ritesserarlo entro il 30.9.2024 e nessun'altra società in questo periodo potrà effettuare il primo tesseramento. Decorso ulteriormente tale termine, se la società entro il 30.9.2024 non ritessererà l'atleta, quest'ultimo sarà libero da tesseramento ed un suo nuovo ed eventuale tesseramento a nuova società non genererà alcun Premio di Compensazione alla società di appartenenza 2023-2024.
D: Un atleta che entro il 31.3.2024 ha esercitato il diritto di recesso è obbligato a cambiare società il 1.7.2024?
No. L'atleta e la società potranno trovare un nuovo accordo e l'atleta sarà tesserato nuovamente con un primo tesseramento.
D: Un atleta che non ha esercitato il diritto di recesso entro il 31.3.24 ed è stato ritesserato dalla società di appartenenza può, poi, cambiare società nella stagione 2024/2025?
Si. L'atleta e la società potranno trovare un nuovo accordo e l'atleta potrà essere trasferito con Nulla Osta. In questo caso la nuova società sarà tenuta a versare il Premio di Compensazione alla società di tesseramento della stagione 2023/2024.
D: Se una atleta ha già pagato il parametro previsto dalla guida pratica in occasione delle finestre di svincolo (18, 24, 34 anni), in assenza di differenti accordi scritti tra le parti interessate, si concretizzano nei suoi confronti uno o più Premi indicati dalle norme delle FIPAV?
Non si genererà il Premio di Tesseramento in quanto l’atleta in questione ha certamente un’età superiore a quella richiesta dalla norma relativa a tale Premio - compimento del 14° anno di età per il settore femminile e 15° per quello maschile a far data dalla stagione 24/25).
Si potrà concretizzare il Premio di Formazione Tecnica ove l’atleta, a partire dalla stagione 24/25, venga a sottoscrivere il suo primo contratto di lavoro sportivo. Si potrà concretizzare anche il Premio di Compensazione, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti.
Infatti, l’atleta una volta ottenuto lo svincolo nelle finestre previste dalla Guida Pratica, era a conoscenza della circostanza che, in assenza di accordi specifici con la società di nuovo tesseramento, si sarebbe legata alla stessa fino alla successiva finestra di “svincolo”.
Analogo ragionamento avrà effettuato, nelle circostanze sopra indicate, la società di nuovo tesseramento, certa di poter fare affidamento sulle prestazioni tecniche dell’atleta fino alla successiva finestra di svincolo.
Pertanto, in assenza di accordi specifici intercorsi tra l’atleta svincolato e la sua successiva società di tesseramento, il premio di Compensazione si concretizza anche per l’atleta che, in occasione delle c.d. finestre di svincolo, ha pagato il parametro a suo tempo previsto dalla Guida Pratica.
PREMIO DI COMPENSAZIONE
D: Se un atleta non ha esercitato il recesso del tesseramento, nei termini previsti, ma viene trasferito ad altra società, nella stagione sportiva in corso, la precedente società ha diritto all’indennizzo?
Si
D: Possono due società interessate, in relazione al Premio di Compensazione, trovare un accordo diverso a quanto indicato nelle tabelle?
Si. La FIPAV non entrerà nel merito di altri accordi tra società.
D: Per quali atleti non si corrisponde il premio di compensazione?
D: Un'atleta dove potrà reperire l'indirizzo PEC della propria società di Appartenenza?
La FIPAV pubblicherà nella sezione Documenti de "La Nuova Riforma" su guidapratica.federvolley.it l'elenco delle PEC delle società affiliate a FIPAV per la stagione 2023/2024
D: Una volta che l’atleta manifesta tramite PEC la volontà di recesso come va comunicata alla FIPAV?
Le Società dovranno compilare il modulo “Atl_Rec” su TessOnline andando ad inserire gli atleti che hanno manifestato la volontà di recesso entro il 31/03/2024. Il Presidente dovrà compilare il Modulo “Atl_Rec” e firmarlo digitalmente entro il 17/04/2024.
D: Perché il premio di compensazione non spetta alla società che tessera l’atleta consecutivamente per le stagioni 23-24; 24-25; 25/26?
Il Premio di Compensazione è stato istituto dal Consiglio Federale per “ricompensare” le società, che al termine della stagione 2023/2024, non avranno più quell’atleta tra i propri tesserati. Al termine della stagione 2025/2026, stagione ultima identificata dal Consiglio Federale per il Premio di Compensazione, la presunta perdita a cui la società avrebbe dovuto far fronte al termine della stagione 2023/2024 è da ritenersi, di fatto, “compensata”.
D: Come può la società di tesseramento 2023/2024 visualizzare quanto gli è dovuto come premio di Compensazione per un'atleta che si è trasferito in altra società nella stagione 2024/2025?
Nel proprio spazio su TessOnLine ci sarà una sezione dedicata dove ogni società potrà vedere per ciascun atleta tesserato nella stagione 2023/2024 e tesserato da altra società (quindi atleta che ha esercitato il diritto di recesso al 31.3.24) per quale società è stato tesserato nella stagione 2024/2025 e a quanto ammonta il Premio di Compensazione a lei spettante.
D: Per il Premio di Compensazione, come fa la società di tesseramento dell'atleta nella stagione 2024/2025 a vedere quanto dovrà versare come Premio di Compensazione alla società di tesseramento dell'atleta nella stagione 2023/2024 ?
All'atto del Primo Tesseramento la società di nuovo tesseramento 2024/2025 visualizzerà l'importo dovuto alla società di tesseramento dell'atleta nella stagione 2023/2024.
D: Entro quale scadenza deve essere corrisposto il premio di compensazione?
Il premio di compensazione, salvo diverso accodo tra le parti, dovrà essere corrisposto in 2 soluzioni. La prima non oltre 5 mesi dal tesseramento dell’atleta e la seconda non oltre 18 mesi dal tesseramento
D: Decade il diritto del premio di compensazione?
Decade al termine della stagione sportiva nel quale è stato maturato, qualora la società avente diritto non ne richiede il pagamento entro tale termine;
D: Se l’atleta ha partecipato a campionato di serie e categoria, quale campionato si dovrà prendere a riferimento per il pagamento del premio di compensazione?
Si prenderà in considerazione il campionato di livello maggiore a cui ha partecipato l’atleta, prima i campionati di serie, e poi quelli di categoria;
D: Quale importo per il premio di compensazione la nuova società dovrà corrispondere per l’atleta tesserato con primo tesseramento assoluto a far data dal 23 ottobre 2021 e che avrà compiuto 18 anni al 30.06.2024?
In Guida Pratica 24/25 c'è la tabella relativa. L’ importo sarà determinato dal prodotto tra l’aliquota base, 400 euro, ed il coefficiente della prima colonna della tabella “A”, con riferimento al campionato disputato con la società a cui l’atleta ha chiesto il recesso, partecipando al campionato in almeno il 60% + 1 delle gare disputate. Altrimenti l’aliquota base dovrà essere moltiplicata per la seconda colonna della tabella “A”;
D: Dove è possibile consultare la quantificazione del premio di compensazione da corrispondere per gli atleti la cui età al 30.06.2024 sarà compresa tra 14 e 19 anni?
Nella Tabella "C”, nella sezione documenti de "La Nuova Riforma";
D: Dove è possibile consultare la quantificazione del premio di compensazione da corrispondere per gli atleti la cui età sarà compresa, al 30.06.2024, tra 20 e 33 anni?
Nella Tabella "D”, nella sezione documenti de "La Nuova Riforma"
D: Dove è possibile consultare la quantificazione del premio di compensazione da corrispondere per gli atleti che al 30.06.2024 avranno compiuto 34 anni di età?
In Guida Pratica 2023-2024 c'è la tabella relativa;
D: Un'atleta che al 30.06.2024 avrà compiuto 34 anni di età deve inviare la PEC per esercitare il diritto di Recesso?
R: No. Ma la nuova società di tesseramento sarà comunque tenuta a versare quanto previsto e pubblicato in Guida Pratica - Norme Tesseramento 2023-2024;
PREMIO DI TESSERAMENTO
D: A chi si applica il premio di tesseramento?
Alle atlete tesserate che avranno compiuto il 14° anno di età e agli atleti tesserati che avranno compiuto il 15° anno di età a partire dalla stagione sportiva 2024/25;
D: Per il Premio di Tesseramento, se l’atleta nelle 4 stagioni antecedenti è stata tesserata due stagioni per la Società A, una stagione per la Società B e un’altra stagione per la Società C, il premio come viene suddiviso?
R: Il premio verrà suddiviso per 2/4 alla Società A, 1/4 alla Società B e 1/4 alla Società C.
D: Entro quando va corrisposto il premio di tesseramento?
3 mesi dal tesseramento dell’atleta;
D: Per il Premio di Tesseramento, se una delle Società con cui l’atleta è stata tesserata nelle ultime 4 stagioni non si è più affiliata, il premio come va suddiviso?
Non verrà considerata quella stagione. Esempio:
Società A – affiliata: 25% del Premio di Tesseramento Totale
Società B – non affiliata: nessuna percentuale da destinare
Società C – affiliata: 25% del Premio di Tesseramento Totale
Società D – affiliata: 25% del Premio di Tesseramento Totale
D: Il premio di Tesseramento dipende dal o dai campionati a cui parteciperà l’atleta o al massimo campionato a cui partecipa la società di tesseramento?
Il valore del premio di tesseramento è determinato dal massimo campionato di destinazione a cui partecipa la società di tesseramento. Se nell’arco della stagione l’atleta dovesse fare un upgrade di serie, la società di tesseramento sarà tenuta a riconoscere alle società di tesseramento nei quattro anni antecedenti ai 14 anni (femmine) e ai 15 anni (maschi), la differenza del premio.
D: Da quando sarà possibile corrispondere il premio di tesseramento, dove è possibile consultare la quantificazione del premio di tesseramento?
Dall’ 1 luglio 2024, nella Tabella “A”
PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
D: Per il Premio di Formazione Tecnica, come avviene la comunicazione alla FIPAV dell’avvenuta stipula del contratto, durata e importo?
l Presidente della società, all’atto del Tesseramento dell'atleta su TessOnLine compilerà un form andando ad indicare durata ed importo totale del contratto stipulato dall'atleta che sta tesserando.
D: Per il Premio di Formazione Tecnica, come fa la società di tesseramento nella stagione 2024/2025 a vedere le società Formatrici dell'atleta che ha tesserato?
All'atto del Primo Tesseramento la società visualizzerà le società Formatrici dell'atleta che sta tesserando e quanto a loro è dovuto.
D: A chi spetta il premio di formazione tecnica?
A tutte le società formatrici, nei modi e tempi previsti, per le quali l’atleta è stato tesserato dalla stagione sportiva in cui ha compiuto 14 anni fino ai 18 anni per il settore femminile e dalla stagione in cui ha compiuto 15 anni fino ai 19 anni per il settore maschile.
D: Se l’atleta sottoscrive un contratto di lavoro sportivo durante il c.d. periodo formativo, a chi spetta il premio di formazione tecnica?
A tutte le società formatrici fino alla stipula del contratto e nelle misure previste.
D: In caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro pluriennale, il premio di formazione tecnica verrà corrisposto in più soluzioni alle società formatrici ma comunque entro la data di scadenza del contratto. Se in questo periodo una o più società formatrici non si affiliano più il premio verrà ridiviso tra le restanti?
No, le società formatrici riceveranno il premio solo nella misura prevista. In caso di mancata affiliazione di una o più società formatrici che devono beneficiare del premio, la loro parte non verrà corrisposta.
D: Quanto dura il tesseramento di un atleta con contratto di lavoro sportivo?
Durerà quanto dura il contratto di lavoro sportivo, seguendone le vicende
D: Come è suddiviso il pagamento del premio di Formazione Tecnica?
14 anni F – 15 anni M 25% Società Formatrice
15 anni F – 16 anni M 25% Società Formatrice
16 anni F – 17 anni M 20% Società Formatrice
17 anni F – 18 anni M 15% Società Formatrice
18 anni F – 19 anni F 15 % Società Formatrice
D: Quanto può durare un contratto di lavoro sportivo?
Fino ad un massimo di 5 anni;