La Nuova Riforma - FAQ per atleti richiedenti il recesso entro il 31/03/2025
Riferimento ai premi da versare e ricevere nella stagione 2025/2026
D: Quali sono le tipologie di “premi” previsti nell’Ordinamento FIPAV?
La FIPAV ha introdotto nel nuovo RAT:
- il “Premio di Formazione Tecnica” ( art.56) in recepimento dell’ art.31, comma 2, lett, b) del D.Lvo -n.36/2021;
- il “Premio di tesseramento” (art. 55) previsto in via ordinaria
- il “Premio di Compensazione” (art.61 del RAT) previsto in via transitoria e di prima applicazione del nuovo RAT.
D: Come devono essere trattati fiscalmente i Premi ai fini IRPEF e ai fini IVA?
1 - "PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA”
L’articolo 36, comma 4, del Decreto legislativo 36/2021 le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 31 comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72. Tale premio, qualora sia percepito da associazioni e società sportive senza fini di lucro che operino in regime fiscale agevolato di cui alla L. 398, non concorre alla formazione del reddito.
Pertanto:
Ai fini dell’IVA: ESENTE IVA (ART. 10 D.P.R. 633/72)
Ai fini dell’imposta sui redditi:
- Per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche in Regime Fiscale Agevolato di cui alla L.398/91: NON RILEVA AI FINI DELL’IMPOSTA SUI REDDITI
- Per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche in Regime Ordinario: RILEVA AI FINI DELL’IMPOSTA SUI REDDITI
2 - "PREMIO DI TESSERAMENTO” E “PREMIO DI COMPENSAZIONE”
Sono istituiti autonomamente dalla FIPAV con l’obiettivo di “favorire la tutela dei vivai giovanili e degli investimenti effettuati dalle società sportive dilettantistiche”.
Hanno natura di “contributi” che una affiliata corrisponde ad un’altra, sulla base di quanto stabilito della Federazione Italiana Pallavolo, che devono essere finalizzati al perseguimento dei fini statutari, in particolare allo sviluppo dell’attività giovanile della pallavolo relativamente al Premio di Tesseramento e all’incremento e allo sviluppo dell’attività sportiva pallavolistica in ordine al Premio di Compensazione.
Trattasi, sostanzialmente, di un’elargizione di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere istituzionale, non soggetta a tassazione e costituente un trasferimento di risorse finanziarie e non certo un corrispettivo per prestazioni di servizi.
Pertanto:
Ai fini dell’IVA: NON SOGGETTI AD IVA (ARTT. 2 E 3 D.P.R. 633/72)
Ai fini dell’imposta sui redditi: NON RILEVANO AI FINI DELL’IMPOSTA SUI REDDITI
D: Quali atleti, nella stagione 24/25, saranno tenuti a comunicare via PEC entro il 31 Marzo 2025 la propria volontà di recesso alla propria società di Appartenenza?
In continuità con quanto stabilito dal CF con la Delibera n. 253 del 19 Dicembre 2023, nella stagione 2024/2025, gli atleti tenuti a comunicare con PEC, entro il 31 Marzo 2025, la loro volontà di Recesso dal Tesseramento saranno quelli nati nell'anno 2011 e precedenti.
D: Gli artt.56, comma 4 e 61, comma 4 del R.A.T., che disciplinano rispettivamente il Premio di Formazione Tecnica e di Compensazione, dispongono che il pagamento degli stessi, salvo diverso accordo tra le parti, avvenga in due tranche o, laddove sussistano determinate condizioni, in 3 tranche. Ciascuna tranche deve essere di pari ammontare o le stesse possono essere di ammontare diverso?
Quando è previsto il pagamento in due tranche del Premio di Formazione Tecnica e del Premio di Compensazione, ciascuna delle stesse deve avere valore pari al 50% del valore totale del premio.
Invece, il pagamento del Premio di Compensazione dovrà avvenire in 3 tranche, ciascuna delle stesse deve avere valore pari a 1/3 del valore totale del Premio. Il pagamento del Premio di Compensazione può avvenire in 3 tranche esclusivamente se concorre per lo stesso atleta con il Premio di Formazione Tecnica.
D: Cosa accade se un atleta libero da tesseramento, in seguito all'invio della PEC con la quale ha comunicato la volontà di esercitare il diritto di recesso alla società di appartenenza 2024/2025, effettua un primo tesseramento con la stessa società.
L'atleta dovrà firmare il modulo di Primo Tesseramento (Mod.F) e questa movimentazione non verrà considerata ai fini del conteggio delle movimentazioni che ciascun atleta può effettuare durante la stagione agonistica.
D: Come si compila “Atl_Rec” su TessOnline?
Le Società che hanno ricevuto la PEC dagli atleti che hanno manifestato la volontà di recesso, dovranno compilare il Modulo “Atl_Rec” e firmarlo digitalmente entro il 17/04/2025, in base alla seguente procedura:
- accedere a www.federvolley.it -> Pallavolo Online;
- Click su [Società];
- Login profilo societario;
- Click su [Atleti];
- Click su [PEC Rescissione Atleti];
- Click su [Nuova PEC] e selezionare l’atleta che ha manifestato il recesso cliccando successivamente su [INVIO];
- una volta selezionato l’atleta, compilare il campo [Data Ricezione PEC] con la data di ricezione della PEC e cliccare su [Conferma]
- una volta inseriti tutti gli atleti, click su [Inoltro a FIPAV] e procedere con la firma digitale.
D: Cosa accade se una società non inserisce tramite la funzione ATL Rec su TessOnline la PEC di recesso inviata da un’atleta?
Qualora la società non provveda ad inserire, tramite la funzione ATL Rec su TessOnline, la PEC di recesso inviata da un atleta, quest’ultimo potrà inoltrare direttamente la comunicazione al Settore Tesseramento. Quest'ultimo provvederà, in tal caso, a inserire la comunicazione d'ufficio e, se ne sussistono i presupposti, trasmetterà la documentazione alla Procura Federale per quanto di propria competenza
D: È ammesso il prestito di un atleta anche in assenza di un contratto di lavoro sportivo?
Allo stato, è ammesso il prestito di un atleta anche in assenza di un contratto di lavoro sportivo, nei modi e nei termini che verranno determinati dal Consiglio Federale
D: Non dispongo di un indirizzo PEC personale dal quale inviare la PEC per esercitare il diritto di recesso, posso utilizzare un altro indirizzo PEC?
R: Si, purché si inviino in allegato alla PEC il documento di riconoscimento e delega firmata dall'atleta o, in caso di atleta minorenne, di chi esercita la potestà genitoriale.
D: La PEC è l'unico mezzo utilizzabile per esercitare il diritto di recesso?
Si
D: Come deve essere scritta o quali dati deve riportare la richiesta per esercitare il diritto di recesso?
La richiesta potrà essere avanza su carta semplice riportando i dati anagrafici e la matricola dell'atleta con relativa firma e data. Se l'atleta è minorenne dovranno essere riportarti anche i dati anagrafici e la firma di chi esercita la potestà genitoriale. Tutte le indicazioni e un modulo tipo può essere scaricato online al seguente link: https://guidapratica.federvolley.it/campionati-indoor/tesseramento/la-nuova-riforma selezionando FacSimile Richiesta Recesso
D: Quali premi sono previsti per la riforma del tesseramento atleti?
- Premio di compensazione (una tantum)
- Premio di tesseramento
- Premio di formazione tecnica (una Tantum)
D: Cosa succede se un atleta al 31.3.2025 non esercita il diritto di recesso via PEC?
La società di appartenenza potrà ritesserarlo entro il termine che sarà stabilito annualmente in sede di approvazione della Guida Pratica 25/26, e nessun'altra società potrà effettuare il primo tesseramento durante questo periodo. Trascorso tale termine, l’atleta sarà libero da tesseramento e un suo eventuale nuovo tesseramento presso un'altra società non genererà alcun Premio di Compensazione per la società di appartenenza 24/25.
D: Un atleta che entro il 31.3.2025 ha esercitato il diritto di recesso è obbligato a cambiare società nel corso della stagione 2025/2026?
No. L'atleta e la società potranno raggiungere un nuovo accordo, permettendo il primo tesseramento dell’atleta, senza che questo venga conteggiato ai fini dei limiti sulle movimentazioni dei trasferimenti nell’arco di una stagione agonistica.
D: Un atleta che non ha esercitato il diritto di recesso entro il 31.3.2025 ed è stato tesserato nuovamente dalla società di appartenenza può, poi, cambiare società nella stagione 2025/2026?
Si. L'atleta e la società potranno trovare un nuovo accordo e l'atleta potrà essere trasferito con Nulla Osta o in prestito (modello L). Solo nel caso in cui la società utilizzi il modulo I e quindi effettui un nulla osta, la nuova società sarà tenuta a versare il Premio di Compensazione alla società di tesseramento della stagione 2024/2025, solo se lo stesso non si sia già “generato” nella stagione 24/25.
D: Quando è previsto un aumento del Premio di Tesseramento e/o del Premio di Compensazione durante la stagione?
Se la società che ha tesserato un atleta, che ha richiesto il recesso entro il 31/03/2025, inserirà l’atleta in più di 3 CAMP 3, in un campionato di livello superiore rispetto a quello indicato al momento del tesseramento, sarà previsto un aumento dell’importo del premio di tesseramento e/o del premio di compensazione.
Se un atleta, che ha generato il Premio di Compensazione, viene trasferito (modulo I), mandato in prestito (modulo L) o in prestito per un campionato (modulo L1) ad altra società e viene inserito in più di 3 CAMP 3, con quest'ultima in un campionato di serie superiore, genererà un surplus sull'iniziale Premio di Compensazione che sarà a carico della società di destinazione del trasferimento.
Esempio: Se Marco Rossi, che ha inviato la PEC di recesso entro il 31/03/2025, viene tesserato nella stagione 2025/2026 con la società A che inserirà come campionato di destinazione Serie D; ma successivamente viene trasferito o ceduto in prestito alla società B, che lo inserirà in più di 3 CAMP 3, nel campionato di Serie A3, l’incremento del Premio di Compensazione sarà a carico della società B.
D: Cosa può fare una società se non riceve l’indennizzo entro le scadenze previste?
Il pagamento del premio di compensazione deve essere richiesto alla società debitrice tramite PEC. Solo nel caso in cui la società abbia già inviato la richiesta formale via PEC e il pagamento non sia stato effettuato entro cinque mesi dalla data di tesseramento dell’atleta, sarà possibile procedere con la segnalazione alla Procura Federale.
A tal fine, è necessario predisporre un dossier contenente:
- L’importo del premio di compensazione spettante con relativo screenshot della schermata di calcolo.
- Il nominativo dell’atleta interessato e il relativo codice di matricola.
- Il nominativo della società inadempiente.
- La prova di tutte le comunicazioni ufficiali inviate alla società debitrice (es. copie delle PEC) con la richiesta di pagamento.
Si suggerisce, prima di procedere con la segnalazione, di inviare un ulteriore sollecito alla società inadempiente.
Si precisa che l’Ufficio Tesseramento non può intervenire nella risoluzione di una mancata ottemperanza tra società. Pertanto, per ogni azione successiva sarà necessario rivolgersi direttamente alla Procura Federale via PEC all’indirizzo giuridico@pec.federvolley.it.
PREMIO DI COMPENSAZIONE
D: Se un atleta non ha esercitato il diritto di recesso del tesseramento, nei termini previsti, ma viene trasferito ad altra società, nella stagione sportiva in corso, la precedente società ha diritto all’indennizzo?
Si, il premio di compensazione è previsto anche per i trasferimenti a tempo indeterminato, ovvero con nulla osta (Modulo I).
D: Possono due società interessate, in relazione al Premio di Compensazione, trovare un accordo diverso a quanto indicato nelle tabelle?
Si. La FIPAV non entrerà nel merito di altri accordi tra società.
D: Con rifermento alla stagione 2025/2026 per quali atleti non si corrisponde il premio di compensazione?
- Atleti nati gli anni 2012 e successivi;
- Atleta tesserato a patire dalla data del 01.04.2025
- Atleta che ha sottoscritto un lavoro sportivo con scadenza al 30.06.2025
- Atleta NX (cittadini italiani e stranieri tesserati in quota atleti stranieri)
D: Un atleta dove potrà reperire l'indirizzo PEC della propria società di Appartenenza?
La FIPAV pubblicherà nella sezione Documenti de "La Nuova Riforma" su guidapratica.federvolley.it l'elenco delle PEC delle società affiliate alla FIPAV per la stagione 2024/2025
D: Perché il premio di compensazione non spetta alla società che tessera l’atleta consecutivamente per le stagioni 23-24; 24-25; 25/26?
Il Premio di Compensazione è stato istituto dal Consiglio Federale per “ricompensare” le società, che al termine della stagione 2023/2024, non avrebbero avuto più quell’atleta tra i propri tesserati. Al termine della stagione 2025/2026, stagione ultima identificata dal Consiglio Federale per il Premio di Compensazione, la presunta perdita, a cui la società avrebbe dovuto far fronte al termine della stagione 2023/2024 è da ritenersi, di fatto, “compensata”.
D: Come può la società di tesseramento 2024/2025 visualizzare quanto gli è dovuto come premio di Compensazione per un atleta che si è trasferito in altra società nella stagione 2025/2026?
Il valore del premio è calcolato sulla base delle tabelle deliberate dal consiglio federale e presenti al link https://guidapratica.federvolley.it/campionati-indoor/tesseramento/la-nuova-riforma
Esclusivamente come strumento di supporto, nel proprio spazio su TessOnLine ci sarà una sezione dedicata, dove ogni società potrà vedere, per ciascun atleta tesserato nella stagione 2024/2025 e successivamente tesserato da un'altra società nella stagione 2025/2026 (avendo esercitato il diritto di recesso al 31/03/2025), la nuova società di tesseramento e l’ammontare del Premio di Compensazione spettante.
D: Per il Premio di Compensazione, come fa a vedere la società di tesseramento dell'atleta nella stagione 2024/2025 quanto dovrà versare come Premio di Compensazione alla società di tesseramento dell'atleta nella stagione 2023/2024 ?
Il valore del premio è calcolato sulla base delle tabelle deliberate dal consiglio federale e presenti al link https://guidapratica.federvolley.it/campionati-indoor/tesseramento/la-nuova-riforma
Esclusivamente come strumento di supporto, all'atto del Primo Tesseramento la società di nuovo tesseramento 2025/26 visualizzerà l'importo dovuto alla società di tesseramento dell'atleta nella stagione 2024/25 nella sezione apposita su FIPAV ONLINE.
D: Decade il diritto del premio di compensazione?
Decade al termine della stagione sportiva nel quale è stato maturato, qualora la società avente diritto non ne richiede il pagamento entro tale termine;
D: Se l’atleta ha partecipato a campionato di serie e categoria, quale campionato si dovrà prendere a riferimento per il pagamento del premio di compensazione?
Per determinare il campionato di partecipazione dell’atleta nella stagione 2024/2025, si applicano i seguenti criteri:
- Campionati di SL, A1F, A2M/F, A3M: si considera il numero di gare in cui l’atleta è effettivamente sceso in campo. L’atleta sarà ritenuto partecipante a uno di questi campionati se ha disputato almeno il 50% delle gare ufficiali della società di tesseramento.
- Campionati di categoria e altri campionati di serie: si fa riferimento al numero di gare in cui l’atleta è stato inserito nel Camp 3. L’atleta sarà ritenuto partecipante se è stato inserito in almeno il 50% delle gare ufficiali effettuate dalla società di tesseramento.
- Casi di partecipazione a più campionati senza esser stato inserito, in nessuno di essi, in almeno il 50% delle gare effettuate dalla società:
- Se ha disputato più campionati di serie, si considera quello di livello superiore.
- Se ha disputato sia campionati di serie che di categoria, si considera quello di serie.
- Se ha disputato più campionati di categoria, si considera quello della fascia d’età superiore.
D: Dove è possibile consultare la quantificazione del premio di compensazione da corrispondere per gli atleti la cui età al 30.06.2024 sarà compresa tra 14 e 19 anni?
Nella Tabella "C”, nella sezione documenti de "La Nuova Riforma";
D: Dove è possibile consultare la quantificazione del premio di compensazione da corrispondere per gli atleti la cui età sarà compresa, al 30.06.2024, tra 20 e 33 anni?
Nella Tabella "D”, nella sezione documenti de "La Nuova Riforma"
D: Dove è possibile consultare la quantificazione del premio di compensazione da corrispondere per gli atleti che al 30.06.2024 avranno compiuto 34 anni di età?
In Guida Pratica 2023-2024 c'è la tabella relativa;
PREMIO DI TESSERAMENTO
D: A chi si applica il premio di tesseramento?
Il premio di tesseramento è stato istituito ed è attivo, dal 1 luglio 2024. nelle modalità indicate.
Il premio di tesseramento, ogni stagione scaturirà, se un atleta, nel corso della successiva stagione sportiva, verrà a compiere 14 anni (settore femminile) o 15 anni (settore maschile). La società sarà tenuta a corrispondere il Premio di Tesseramento, secondo la tabella A, alle società perle quali la stessa atleta è stata tesserata nelle 4 stagioni antecedenti a quella nella quale si concretizza il premio stesso
D: Per il Premio di Tesseramento, se l’atleta nelle 4 stagioni antecedenti è stata tesserata due stagioni per la Società A, una stagione per la Società B e un’altra stagione per la Società C, il premio come viene suddiviso?
R: Il premio verrà suddiviso per 2/4 alla Società A, 1/4 alla Società B e 1/4 alla Società C.
D: Entro quando va corrisposto il premio di tesseramento?
3 mesi dal tesseramento dell’atleta;
D: Per il Premio di Tesseramento, se una delle Società con cui l’atleta è stata tesserata nelle ultime 4 stagioni non si è più affiliata, il premio come va suddiviso?
Non verrà considerata quella stagione. Esempio:
- Società A – affiliata: 25% del Premio di Tesseramento Totale
- Società B – non affiliata: nessuna percentuale da destinare
- Società C – affiliata: 25% del Premio di Tesseramento Totale
- Società D – affiliata: 25% del Premio di Tesseramento Totale
D: Il premio di Tesseramento dipende dal o dai campionati a cui parteciperà l’atleta o al massimo campionato a cui partecipa la società di tesseramento?
Il valore del premio di tesseramento è determinato dal massimo campionato di destinazione dell’atleta. Se nell’arco della stagione l’atleta dovesse fare un upgrade di serie, la società di tesseramento sarà tenuta a riconoscere alle società di tesseramento nei quattro anni antecedenti ai 14 anni (femmine) e ai 15 anni (maschi), la differenza del premio.
D: Da quando sarà possibile corrispondere il premio di tesseramento, dove è possibile consultare la quantificazione del premio di tesseramento?
Dall’inizio della stagione sportiva sarà possibile versare e verificare l’importo del premio di compensazione. Sarà possibile verificare l’importo del premio facendo riferimento alla tabella A
PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
D: Per il Premio di Formazione Tecnica, come avviene la comunicazione alla FIPAV dell’avvenuta stipula del contratto, durata e importo?
ll Presidente della società, all’atto del Tesseramento dell'atleta su TessOnLine, compilerà un form andando ad indicare durata ed importo totale del contratto stipulato dall'atleta che sta tesserando.
D: Per il Premio di Formazione Tecnica, come fa la società di tesseramento nella stagione 2024/2025 a vedere le società Formatrici dell'atleta che ha tesserato?
All'atto del Primo Tesseramento la società visualizzerà le società Formatrici dell'atleta che sta tesserando e quanto a loro è dovuto.
D: Quando è previsto il premio di formazione tecnica?
Il premio di formazione tecnica è attivo dalla stagione 2024/2025.
Per la stagione in avvenire, il premio di formazione tecnica sarà previsto per tutti gli atleti che stipuleranno il primo contratto di lavoro sportivo in data successiva al 30 giugno 2025, dal quale derivi un’obbligazione contrattuale a carico dell’atleta, in qualità di debitore, a favore della Società, in qualità di creditore
D: A chi spetta il premio di formazione tecnica?
A tutte le società formatrici, nei modi e tempi previsti, per le quali l’atleta è stato tesserato dalla stagione sportiva in cui ha compiuto 14 anni fino ai 18 anni per il settore femminile e dalla stagione in cui ha compiuto 15 anni fino ai 19 anni per il settore maschile.
D: Se l’atleta sottoscrive un contratto di lavoro sportivo durante il c.d. periodo formativo, a chi spetta il premio di formazione tecnica?
A tutte le società formatrici fino alla stipula del contratto e nelle misure previste.
D: In caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro pluriennale, il premio di formazione tecnica verrà corrisposto in più soluzioni alle società formatrici ma comunque entro la data di scadenza del contratto. Se in questo periodo una o più società formatrici non si affiliano più il premio verrà ridiviso tra le restanti?
No, le società formatrici riceveranno il premio solo nella misura prevista. In caso di mancata affiliazione di una o più società formatrici che devono beneficiare del premio, la loro parte non verrà corrisposta.
D: Quanto dura il tesseramento di un atleta con contratto di lavoro sportivo?
Durerà quanto dura il contratto di lavoro sportivo.
D: Come è suddiviso il pagamento del premio di Formazione Tecnica?
- 14 anni F – 15 anni M 25% Società Formatrice
- 15 anni F – 16 anni M 25% Società Formatrice
- 16 anni F – 17 anni M 20% Società Formatrice
- 17 anni F – 18 anni M 15% Società Formatrice
- 18 anni F – 19 anni F 15 % Società Formatrice
D: Quanto può durare un contratto di lavoro sportivo?
Fino ad un massimo di 5 anni;
D: Il premio di formazione è riconosciuto anche in presenza di una scrittura privata?
Si precisa che il contratto di lavoro sportivo subordinato deve conformarsi alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 36/2021, nonché alle prescrizioni contenute nel Regolamento di Affiliazione e Tesseramento vigente. In assenza del rispetto di tali disposizioni, non sarà riconosciuto il premio di formazione tecnica.